La diffamazione a mezzo web
Il reato di diffamazione
A norma dell’art. 595 c.p. commette il reato di diffamazione “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione” ed “è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032,00”. In buona sostanza, i requisiti della diffamazione sono costituiti dall’offesa dell’altrui reputazione e dalla comunicazione con più persone.
1) L’offesa dell’altrui reputazione è intesa come lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali, di un individuo e si concretizza quando è lesa l’immagine, l’onore od il decoro di una data persona. Secondo autorevole giurisprudenza, l’idoneità a ledere tramite l’utilizzo di parolacce o di volgarità di vario tipo, deve essere valutata in rapporto alla personalità dell’offeso e dell’offensore, al contesto nel quale dette espressioni sono state pronunciate, nonché alla coscienza sociale (Cass. Pen., sez. V, 14.02.2014, n. 14067).
Ciò che rileva però è la portata offensiva delle parole pronunciate e non tanto le parole in sé, per cui potrebbero essere obiettivamente ingiuriose anche espressioni che non sono affatto volgari ma con le quali, ad esempio, si “disumanizza” la vittima assimilandola a cose o animali. In una sua recentissima pronuncia, la Corte Suprema ha annullato la sentenza di assoluzione dal reato di diffamazione emessa nei confronti dell’imputato che, in una chat di un gruppo “whatsapp”, aveva definito “animale” il bambino che aveva procurato una ferita al volto della figlia. La Corte ritenne infatti che paragonare un bambino ad un “animale” assumesse portata offensiva e diffamatoria (Cass. Pen., sez. V, 27.05.2019, n. 34145).
In secondo luogo, occorrerà valutare il contesto in cui la presunta offesa è stata perpetrata, ovvero l’ambito in cui le espressioni volgari o offensive sono state pronunciate. La Cassazione ha chiarito, ad esempio, che nell’ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, la continenza espressiva deve valutarsi secondo i parametri propri della critica di costume, la quale consente toni anche sferzanti purché non gratuiti e sempre pertinenti al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Cass. Pen., Sez. V, 20/03/2019, n. 32829). Al contrario, in tema di esercizio dell’attività giornalistica, il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi invece giudicare la portata complessiva del medesimo in riferimento ad alcuni elementi, quali l’accostamento e l’accorpamento di notizie, l’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che potranno essere fraintese dal pubblico, il tono complessivo e la titolazione dell’articolo (Tribunale Milano Sez. I, 13.06.2019).
2) Per quanto riguarda il secondo requisito, vale a dire quello della comunicazione con più persone, non è necessario che l’autore della diffamazione comunichi più persone. Basta ciò avvenga anche con una sola ma con modalità tali che la predetta notizia verrà sicuramente a conoscenza di altri e che egli si rappresenti, e voglia, la realizzazione di tale evento (Tribunale Pescara, 07.01.2019, n. 4). La trasmissione del messaggio diffamatorio a più soggetti può avvenire sia oralmente che per iscritto ma in ogni caso non è richiesta la contemporaneità della comunicazione. Ciò significa che potrà configurarsi il reato di diffamazione anche quando la comunicazione a più persone sia intercorsa in tempi diversi nonché con intervalli più o meno lunghi. In una sua recente pronuncia, la Cassazione ha applicato tale il principio ad una fattispecie in cui era stata presentata una denuncia diffamatoria in busta chiusa (senza la dicitura “riservata personale”) che poi era stata indirizzata sia al Procuratore della Repubblica sia per conoscenza al Procuratore generale presso la Corte d’appello ed al Presidente della Corte d’Appello. In questo caso, essendo tale denuncia destinata ad essere conosciuta anche dagli addetti all’apertura ed allo smistamento della corrispondenza, la Corte ritenne integrato il reato di diffamazione (Cass. Pen., Sez. V, 08.03.2019, n. 30727).
Quanto all’elemento soggettivo, il dolo del reato richiesto è quello generico, essendo sufficiente la consapevolezza del diffamatore di pronunciare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione, accompagnata dalla volontà che la frase denigratoria giungerà a conoscenza di più persone.
Circostanze aggravanti
La pena del reato di diffamazione può aumentare in presenza di circostanze aggravanti ed in particolare:
- quando vi è attribuzione di un fatto determinato (comma 2): in tale ipotesi l’offesa alla reputazione della vittima è maggiormente credibile e ha una portata ben più lesiva di un’offesa generica;
- quando l’offesa è stata arrecata a mezzo di stampa, pubblicità, o atto pubblico (comma 3), in quanto tali mezzi amplificano notevolmente il messaggio diffamatorio delle notizie;
- quando l’offesa è stata arrecata ad un corpo politico, amministrativo, giudiziario, sua rappresentanza, autorità costituita in collegio (comma 4), reputandosi ancor più grave in tal caso il vilipendio delle istituzioni;
- quando l’offesa ha finalità di discriminazione, di odio etnico, razziale o religioso e nello specifico quando l’azione (per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui era collocata) risulti intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno ed a suscitare in altri un analogo sentimento e comunque a dar luogo al concreto pericolo di comportamenti discriminatori (Cass. Pen, Sez. V, 2,11.2017, n. 7859, relativamente ad un caso in cui l’imputato aveva pubblicato un messaggio su “Facebook”, invitando la persona offesa di etnia africana a ritornare nella “giungla”).
La diffamazione a mezzo web
Il comma più interessante dell’art. 595 c.p., in questa sede, è il terzo, che si occupa della diffamazione a mezzo stampa o con altri atti pubblici. In base all’evoluzione dei mezzi di comunicazione il comma in oggetto può essere esteso anche alle comunicazioni via web, che tra l’altro possono avere una diffusione maggiore rispetto ai mezzi stampa. In questo caso la reclusione è da sei mesi a tre anni. E’ dunque assolutamente pacifico che il reato di diffamazione possa configurarsi anche quando il contenuto diffamatorio venga propagato attraverso social networks o siti internet, blog, ed altri canali telematici. L’enorme effetto di “cassa di risonanza” delle informazioni pubblicate sul web, spesso a prescindere dalla loro effettiva veridicità, risulta dunque alquanto pericoloso ogniqualvolta l’oggetto del messaggio diffuso abbia carattere denigratorio ed infamante. Una notizia pubblicata sul web, un post su un social network, un commento inappropriato su una chat di un gruppo facebook o di un gruppo “whatsapp”, infatti, sono in grado di raggiungere facilmente un numero imprecisato di persone.
Il primo riferimento è dunque all’utilizzo di un sito internet per la diffusione di immagini o di scritti atti ad offendere un soggetto, giacché essa dovrà ritenersi azione idonea a ledere il bene giuridico dell’onore, potenzialmente “erga omnes” (Tribunale Pavia Sez. III, 14.03.2019, n. 468). Se tuttavia è vero che il reato di diffamazione è configurabile a mezzo stampa anche attraverso una pagina internet, in merito alla pubblicazione di post diffamatori sui social networks, è stato accertato dalla Corte di Cassazione:
- che anche postare un commento denigratorio su un qualunque social network può configurare il reato di diffamazione, attesa l’idoneità del mezzo a determinare la circolazione del commento, tra l’altro nell’ambito di un gruppo di persone numericamente apprezzabile (Cass. Pen., Sez. V, 13.07.2015, n. 8328
- che Facebook è anzi il social più utilizzato per diffamare (Cass. Pen. Sez. I 2.01.17 n. 50).
La prevalente giurisprudenza equipara infatti i social network ad un mezzo di pubblicità, riconoscendo quindi la diffamazione nella forma aggravata quando “il messaggio viene inoltrato a destinatari molteplici e diversi, per esempio attraverso la funzione di forward o a gruppi di Whatsapp, su Twitter o Facebook […]” (Cass. Pen., V Sez., 20.02.19 n. 7904Cass. Pen. Sez. V, 13.07.2015, n. 8328Trib. Pescara, 5.03.2018, n. 652). La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra dunque un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma cod. pen., e non del mezzo stampa ex legge speciale, motivando l’assunto sulla base del fatto che Internet in generale non ha le caratteristiche della Stampa. L’aggravante viene individuata nella stretta connessione che crea Facebook tra le amicizie in comune, con la conseguenza di un impatto penetrante dell’informazione divulgata ad una massa indistinta di soggetti. Molto curioso è notare come Facebook influenzi la diffusione della notizia tramite il suo algoritmo che mostra un determinato post nelle bacheche altrui. Ciò avviene in base all’interesse che genera negli utenti, in termini di visualizzazioni e interazioni, ed è molto probabile che screditare la buona credibilità con bugie o calunnie susciti molta curiosità tra la propria rete di contatti.
Per questi motivi la pena della reclusione è elevata fino a 3 anni. Per quanto riguarda poi la sanzione pecuniaria vi è una peculiarità tutt’altro che insignificante perché, a conferma della repulsione sociale verso i comportamenti diffamatori, la multa viene determinata solo nel valore minimo, cioè non può essere inferiore a 516 euro. Questo comporta che il giudice, valutando il tipo di informazione diffusa e la potenzialità del mezzo usato per la diffusione, può aumentare la multa anche in modo considerevole.
L’individuazione della vittima e dell’autore del reato
Ciò chiarito, è innegabile che queste nuove fattispecie di reato pongano delle problematiche prima sconosciute, in special modo in tema di individuabilità dell’autore del reato. Infatti, non sorgono particolari problemi in merito all’identificazione della vittima di diffamazione. Non occorre infatti che la vittima sia stata identificata per nome e per cognome, purché risulti identificabile tramite altri elementi indiziari. Può integrare il reato di diffamazione la condotta dell’imputato che sulla propria pagina personale di Facebook posti un commento denigratorio nei confronti di altro militare designato alla sua sostituzione, atteso che era emersa la piena individuabilità dell’offeso, in ragione dei riferimenti soggettivi (“collega”), temporali (“attualmente”), motivazionali (incorsa “defenestrazione” per “l’arrivo del collega”) e personali (stato coniugale) (Cass. Pen., sez. I, 8.07.2015, n. 49066). E’ altresì sufficiente che la vittima risulti individuabile (anche per esclusione ed in via deduttiva) nell’ambito di una categoria ristretta di persone qualora i soggetti destinatari del messaggio diffamatorio siano a conoscenza di alcuni particolari della vita privata della vittima, quali possono essere a titolo esemplificativo l’occupazione lavorativa, il giorno del compleanno, la nazionalità, ecc. ecc. (Cass. Pen. Sez. V, 10.04.2012, n. 30369).
Diverso è in merito all’identificazione dell’autore del reato. Infatti, la giurisprudenza prevalente ritiene che l’attribuibilità del fatto al titolare dell’account da cui è stato scritto il commento diffamatorio non potrà essere l’unica prova, potendo lo stesso essere stato clonato od essere stato utilizzato da altri (Trib. Pescara, 05.03.2018, n. 652). Al contrario, si reputa necessaria l’individuazione da parte delle autorità inquirenti del c.d. indirizzo “IP”, ovvero del codice numerico assegnato in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico, nel momento stesso della connessione ad una determinata postazione del servizio telefonico. Alla luce di quanto sopra, la giurisprudenza ha statuito in più occasioni che senza l’accertamento dell’indirizzo “Ip” di provenienza cui riferire il messaggio che offende la reputazione non potrà scattare la condanna per il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p., occorrendo invece una puntuale verifica da parte dell’autorità giudiziaria volta ad individuare il predetto indirizzo. Senza di esso, non si potrà ottenere il massimo grado di certezza possibile in merito all’attribuzione della responsabilità penale, potendosi difatti ipotizzare un utilizzo abusivo del nickname dell’account Facebook (Cass. Pen. Sez. V, 22.11.2017, n. 5352). Tuttavia, è anche vero che sul tema parte della giurisprudenza ha ritenuto potersi desumere la riferibilità soggettiva del messaggio diffamatorio anche da differenti circostanze fattuali, quali potrebbero essere i pregressi e burrascosi rapporti lavorativi intercorsi tra le parti (GIP Livorno, 31.12.2012, n. 38912).
La responsabilità del gestore di un sito internet o di un blog
Un problema che ha impegnato a lungo la giurisprudenza degli ultimi anni riguarda la responsabilità penale del gestore di un sito internet o di un blog per i contenuti diffamatori ivi pubblicati da altri. Al riguardo, la giurisprudenza ha teso ad escludere la responsabilità del blogger o del gestore del sito, in quei casi in cui quest’ultimo non era a conoscenza del commento offensivo presente sul portale da lui gestito, oppure quando effettivamente era stato informato ma aveva provveduto con solerzia alla rimozione del contenuto contestato. In particolare, si è stabilito che “Il blogger può rispondere dei contenuti denigratori pubblicati sul suo diario da terzi quando, presa cognizione della lesività di tali contenuti, li mantenga consapevolmente. In linea con i principi della responsabilità personale del blogger, è necessaria una verifica della consapevole adesione da parte di quest’ultimo al significato dello scritto offensivo dell’altrui reputazione, adesione che può realizzarsi proprio mediante la volontaria mancata tempestiva rimozione dello scritto medesimo” (Cass. Pen., Sez. V, 8.11,2018, n. 12546).
Un importante sentenza che pare opportuno richiamare in relazione a questa tematica è Cass. Pen. Sez. V, 27.12.16 n. 54946 che riguardava il gestore di un sito sportivo e concerneva un commento diffamatorio pubblicato da un utente su una community il quale definiva l’ex presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio (Carlo Tavecchio) un “emerito farabutto” e “pregiudicato doc”, allegando al commento anche il relativo certificato penale. Nei giorni successivi alla pubblicazione, sulle pagine della Community era apparso un messaggio del gestore del sito, il quale aveva scritto e pubblicato un articolo che richiamava il precedente commento, difendendolo pubblicamente e reputandolo non diffamatorio nei confronti dell’ex Presidente della FIGC. Ebbene, Cassazione, confermando l’impugnata sentenza d’appello, aveva rilevato che la conoscenza da parte del gestore del sito dell’esistenza del messaggio pubblicato dall’utente della community, nonché la sua scelta consapevole di lasciarlo online, costituivano presupposto sufficiente per l’accertamento della responsabilità del gestore del sito, in quanto si era così reso corresponsabile con l’autore del commento (ai sensi dell’art. 110 c.p.) del reato di diffamazione aggravata. Nel caso di specie la Suprema Corte non ha stabilito affatto in generale l’obbligo giuridico che il gestore del sito internet di eliminare i contenuti diffamatori a pena di corresponsabilità nel reato ex art. 40 c.p., bensì si è limitata a rilevare un’ipotesi di responsabilità in concorso di persone, fondata sulla consapevolezza del gestore del sito di mantenere on-line il commento diffamatorio, assumendo le difese dell’autore del commento e rafforzandone l’intento criminoso. La Corte di Cassazione ha confermato in toto la sentenza impugnata che, oltre a condannare il titolare del sito per il reato di diffamazione in concorso, lo aveva altresì condannato al risarcimento dei danni nella misura di € 60.000,00. Se il blogger o il gestore di un sito, seppur sollecitato, non procede a rimuovere un commento denigratorio della reputazione altrui, occorrerà valutare se la sua inerzia sia stata dettata da indolenza o se celi, invece, un’adesione al commento diffamatorio, in quest’ultimo caso, dovendosi ascrivere a suo carico la responsabilità penale per diffamazione in concorso con l’autore materiale del commento. Del resto, già in passato la Corte Suprema aveva aderito a tale tesi in riferimento ad una trasmissione televisiva in cui il conduttore aveva aderito, facendole proprie, alle tesi diffamatorie di uno dei suoi ospiti. Era stato così condannato in concorso il il quale, avallando una tesi espressa dai genitori di una ragazza assassinata presenti come ospiti del programma, aveva offeso la reputazione del pubblico ministero assegnatario di un precedente procedimento nei confronti dell’omicida in cui, contro l’avviso del dirigente della squadra mobile, non aveva chiesto l’adozione di misure cautelari per l’insufficienza degli indizi, insinuando che tale magistrato calibrasse i propri impegni a seconda di chi si trovava davanti, (Cass. Pen., Sez. V, 21.01.2016, n. 24727).
Pubblicazione in contesti e per finalità differenti
Anche il prestato consenso alla pubblicazione di un dato contenuto su un sito web o su social networks potrebbe non “salvare” dal reato di diffamazione, qualora il materiale di cui si era autorizzata la pubblicazione dovesse essere divulgato in contesti o per finalità completamente differenti da quelle per cui il consenso era stato dato. In particolare, si è affermato che configura il reato di diffamazione la pubblicazione in un sito internet di immagini fotografiche (nel caso di specie le fotografie ritraevano una persona in atteggiamenti pornografici), in un contesto e per destinatari diversi da quelli in relazione ai quali era stato precedentemente prestato il consenso alla pubblicazione (Cass. Pen., Sez. III, 19.03.2019, n. 19659Cass. Pen., Sez. V, 19.06.2008, n. 30664). Dunque, sottoscrivere il consenso alla pubblicazione di contenuti non significa firmare una liberatoria “in bianco” che consentire la divulgazione indiscriminata degli stessi ma occorrerà analizzare attentamente il contenuto di tale liberatoria.
Recensioni
Un’altra questione concerne poi i commenti pubblicati su siti o portali di recensioni (TripAdvisor, Airbnb, ecc.) in cui, come è noto, gli utenti manifestano un’opinione personale in merito ai servizi di cui hanno usufruito, esprimendo un giudizio che assumerà notevole rilevanza ai fini dello sviluppo dell’attività commerciale o professionale prestata. Sul punto, si è sostenuto che l’ironica recensione di un locale pubblico pubblicata online dagli avventori insoddisfatti non integra gli estremi del reato di diffamazione, giacché costituisce espressione del diritto di critica e il gestore di un esercizio pubblico, operando sul mercato, accetta anche il rischio che i propri servizi non siano graditi (Trib. Pistoia, 16.12.2015, n. 5665).
Giornali telematici
Altra problematica che pare essere stata definitivamente risolta dalla giurisprudenza pressoché prevalente, riguarda l’assoggettabilità della normativa in materia di pubblicazioni a mezzo stampa ai giornali telematici.
Si è ritenuto a tal proposito che il giornale telematico, a differenza dei forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, Facebook, sia soggetto alla normativa sulla stampa perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea e rientri, dunque, nella nozione di “stampa” di cui all’articolo 1 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. Da ciò consegue, pertanto, la conseguente configurabilità della responsabilità ex articolo 57 del codice penale ai direttori della testata telematica. Pertanto, la Corte, nel ribadire che il giornale telematico non può sottrarsi alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa, ha ritenuto che potesse ravvisarsi la responsabilità del direttore responsabile per il reato di omesso controllo ex articolo 57 del codice penale, (Cass. Pen., Sez. V, 23.10.2018, n. 1275).
Il requisito dell’idoneità a ledere la reputazione
Ha avuto impatto mediatico la notizia che ha coinvolto il cantante Fedez e la moglie Chiara Ferragni, apostrofati sul social network Twitter con l’espressione “idioti palloni gonfiati”: ne è derivato un procedimento penale per diffamazione a carico dell’autore del commento, a fronte della quale la Procura della Repubblica di Roma ha tuttavia chiesto l’archiviazione sostenendo che, “la generalità degli utenti non dà peso alle notizie che legge” sui social e proprio nei social le “espressioni denigratorie” “godono di scarsa considerazione e credibilità” e sarebbero quindi “non idonee a ledere la reputazione”. Le considerazioni con cui la Procura di Roma ha motivato la richiesta di archiviazione suscitano perplessità e sono smentite dal dato di comune esperienza circa la forza moltiplicatrice della diffusione di una notizia rappresentata dallo strumento e dai social in particolare.

