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Diffamazione sul web: casi ed esclusioni

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Fattispecie di Diffamazione con Facebook:

Quali sono le fattispecie che possono portare alla necessità di difendere la propria reputazione online? La cronaca in realtà ogni giorno riporta casi di diffamazione online, perché spesso le persone sono portate ad agire con superficialità, pensando che internet sia uno strumento da utilizzare con leggerezza e nell’anonimato. In realtà non è così, perché ogni comunicazione nel web lascia traccia e quindi è possibile trovare la fonte degli attacchi nonostante l’uso di nickname: IP, cookie e nodi di connessione possono aiutare. La diffamazione può assumere infatti molte forme oltre quella classica consistente nello scrivere  insulti o offese a carico di un soggetto individuato. Vediamo una piccola carrellata di esempi:

  1. Cyberbullismo contro un minore

Uno dei fenomeni più frequenti, soprattutto tra gli adolescenti, è il cyberbullismo. Si tratta di un attacco continuo e ripetuto attraverso forum, e-mail, social network come facebook, ma anche mediante la diffusione di video e foto tramite servizi di messaggistica istantanea. In questo senso la diffamazione è la modalità attraverso la quale il “bullo” o i “bulli” prendono di mira la vittima demolendone l’immagine sulla rete attraverso la derisione, l’insulto e la violenza verbale.

Tecnicamente si dovrebbe distingue tra cyberbullismo e cybermolestia, infatti, mentre il primo reato è posto in essere tra minori, il secondo è perpetrato tra adulti, oppure da un adulto nei confronti di un minore, ma nella pratica i due termini si sovrappongono.

Questa forma di violenza è aumentata dal fatto che in rete vengono meno tutti i freni inibitori perché si ritiene di essere “protetti” da uno schermo e ci si sente in una dimensione privata.

  1. Divulgazione dati sensibili o personali

Oltre al cyberbullismo attacchi alla reputazione online possono avvenire tramite violazione della privacy come delineata dal D.Lgs 196 del 2003, in questo caso si tratta di diffusione tramite web di notizie che possono anche essere vere, ma che rientrano nella sfera dei dati personali, sensibili o giudiziari ex art. 4 D.Lgs 196 del 2003, come ad esempio notizie circa la propria identità sessuale, inclinazione sessuale, idee politiche o religiose, dati giudiziari o inerenti lo stato di salute.

La divulgazione dati personali non costituisce dunque necessariamente diffamazione, ma può diventarlo quando le notizie riportate (come detto in sé vere) causano una lettura negativa della persona perché oggettivamente idonee a dare un’immagine negativa della persona (es. Tizio scrive che Caio ha di fatto abbandonato i genitori anziani) o perché possono esserlo per parte dei cyberlettori (così rivelare le tendenze sessuali di una persona può suscitare giudizi negativi ad esempio degli omofobi).

  1. Furto d’Identità Facebook

Un’altra modalità per la lesione della reputazione online molto sfruttata è il furto d’identità, in questo caso spesso sono utilizzati i social network, come Facebook, attraverso i quali si possono creare profili falsi e tramite essi diffondere a nome altrui, foto, scritti o comunque elaborazioni che ne danneggiano la reputazione nell’ambiente sociale frequentato, creando disagio, tramite social possono anche essere commessi, con identità di altra persona, reati contro soggetti terzi.

Stalking

  1. Cyberstalking

Nello stalking assume rilievo la reiterazione delle condotte e non il singolo episodio che pur potendo in ipotesi integrare in sé un autonomo reato va letto nell’ambito delle complessive attività persecutorie. In questo senso lo stalking può assumere i connotati delle modalità ossessionanti con cui la diffamazione viene posta in essere e che sono particolarmente distruttive per la persona che ne risulta vittima. La cosiddetta “sindrome del molestatore assillante” ha infatti quale aspetto caratterizzante la relazione “forzata” e “controllante” che si stabilisce tra persecutore e vittima, relazione che finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della vittima, ingenerando nella stessa un continuo stato di ansia e paura. Oggi si tende a parlare di cyberstalking riferendosi a quella particolare condotta persecutoria posta in essere tramite l’utilizzo dei social, attraverso i quali è possibile entrare a pieno nella vita della persona offesa, ciò in quanto i social (tra cui lo stesso Facebook) offrono spazi molto ampi di comunicazione e interazione tra persone. Pertanto la fattispecie di “cyberstalking” si realizza anche attraverso Facebook, utilizzato quale strumento idoneo a controllare e influenzare negativamente la vita della persona offesa, ponendo in essere le condotte contestate (Cass. Pen., sez. V, 16.12.2015, n. 21047).

  1. Tutela del Marchio d’impresa: phishing

La diffamazione attraverso il furto dei dati personali non colpisce esclusivamente le persone fisiche perché la difesa della reputazione online può riguardare anche le persone giuridiche ed in particolare la tutela di una società/impresa/azienda o la tutela di un marchio. Un esempio di azione che può ledere anche una società e la sua reputazione è il phishing, pratica molto utilizzata in rete e che ha lo scopo di carpire i dati bancari, ma non solo, perché negli ultimi tempi l’attività di phishing è diretta anche ad ottenere i dati relativi a siti di e-business delle potenziali vittime della truffa. Rispetto al furto dei dati individuali delle persone fisiche, tuttavia, più raramente il phishing si converte in diffamazione, dal momento che i dati personali vengono rubati non tanto con la finalità di dare successivamente un’immagine negativa della vittima ma di compiere vere e proprie truffe economiche ai suoi danni.

In questo caso la truffa, pur essendo diretta ai destinatari delle comunicazioni via e-mail o sms, coinvolge anche gli istituti bancari di cui vengono utilizzati i loghi e vengono clonati i siti al fine di rendere credibile l’operazione. Le comunicazioni attraverso cui si attua il phishing hanno sempre contenuti simili: asseriscono che è necessario seguire un determinato link ed immettere i propri dati, id e password, in quanto la banca ha avuto dei problemi, cercano di instillare nel destinatario una certa paura e affermano che l’operazione deve essere compiuta con celerità, a quel punto il gioco è fatto e i dati rubati.

  1. Concorrenza sleale tra imprenditori

Sono invece molto più diffusi i casi in cui la violazione della reputazione online avviene tramite atti di concorrenza sleale. Si tratta di una fattispecie ben delimitata dal legislatore e che trova tutela nel codice civile(ex art. 2598 codice civile). Si è di fronte a concorrenza sleale quando vi è un’alterazione del marchio usando segni distintivi e loghi simili utili a deviare la volontà del consumatore, si diffondono notizie o recensioni denigratorie o diffamatorie nei confronti di un’azienda concorrente o ci si appropria dei pregi di un’altra azienda, in tutti questi casi può ravvisarsi una lesione della reputazione e di conseguenza si possono attuare misure di tutela.

Le cause di esclusione del reato di diffamazione

Talvolta l’esigenza di evitare le offese all’altrui reputazione si scontra con differenti interessi, di importanza pari o maggiore, i quali rendono necessario stabilire quale di essi deve essere privilegiato. In particolare, assume peculiare rilievo il bilanciamento effettuato dal legislatore tra il reato di diffamazione da un lato (di cui all’art. 595 c.p.) e la libertà della manifestazione del proprio pensiero (tutelata dagli artt. 21 Cost. e 51 c.p.) dall’altro. A tal riguardo, l’ordinamento giuridico prevede una serie di cause di esclusione del reato di diffamazione (c.d. esimenti), ossia un ampio raggio di casistiche in cui l’offesa dell’altrui reputazione non configura alcun reato in presenza di determinate esigenze, ovvero di particolari situazioni tassativamente previste dalla legge.

Le tradizionali cause di esclusione del reato di diffamazione –le quali vengono in rilievo soprattutto nell’ambito della diffamazione a mezzo stampa, anche se esse sono applicabili a chiunque e non soltanto agli iscritti all’ordine dei giornalisti- sono costituite dal diritto di cronaca giudiziaria e dal diritto di critica.

A) Il diritto di cronaca giudiziaria: consiste nel diritto di raccontare accadimenti reali tramite mezzi di comunicazione di massa in considerazione dell’interesse che rivestono per la generalità dei consociati ed esso. Rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi relativi alla libertà di pensiero e di stampa, riconosciuti dall’art. 21 della Costituzione, e si estrinseca nel potere-dovere di portare a conoscenza dei lettori fatti di interesse pubblico ed è condizionato dall’esistenza dei seguenti presupposti:

1) la verità oggettiva o anche solo putativa della notizia pubblicata, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; oppure, quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, o da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi, obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (o ascoltatore) false rappresentazioni della realtà oggettiva (Cass. Pen., Sez. V., 28.04.2005, n. 15986). Il giornalista ha dunque l’obbligo di controllare l’attendibilità della fonte e di accertare la verità del fatto, essendo altrimenti responsabile dei danni derivanti dal reato di diffamazione, salvo che non provi la sua buona fede ai sensi dell’art. 59 c.p. ultimo comma che esclude la punibilità del giornalista qualora avesse ritenuto per errore che esistessero circostanze di esclusione della pena, salvo che non si tratti di errore determinato da sua colpa (Cass. Pen., Sez. V, 4.02.2005, n. 2271). Ad ogni buon conto, si è stabilito che la ricerca delle predette fonti informative deve essere seria ed approfondita, per cui gli studi effettuati tramite motori di ricerca od enciclopedie online, del genere “Wikipedia”, non sono stati ritenuti idonei a garantire la reale completezza informativa, risultando inapplicabile in tali ipotesi la scriminante del diritto di cronaca giudiziaria (Cass. pen., Sez. V, 15.04.2019, n. 38896).

La cronaca giudiziaria, inoltre, è lecita soltanto quando si limiti a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé, ovvero a riferire o a commentare l’attività investigativa o giurisdizionale. Se invece le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengono utilizzate per ricostruzioni od ipotesi giornalistiche, tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti ed autonomamente offensive, il giornalista dovrà assumersi direttamente l’onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un’autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica (Trib. Milano sez. I, 11.04.2019, n. 3592). Infatti, nel diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista è chiamato ad un particolare rigore nel valutare l’attendibilità delle fonti e, nel dubbio circa la veridicità delle notizie rinvenute, è tenuto a non pubblicare alcunché, posto che in tali casistiche il diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) si scontra non solo con il diritto all’onore ed alla reputazione personale (artt. 2 e 3 Cost.) ma anche con il principio della presunzione di innocenza dell’imputato fino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.);

2) una seconda componente del diritto di cronaca giudiziaria è poi rappresentata dall’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, giacché la vicenda narrata non deve soddisfare una mera curiosità ma deve assumere rilevanza pubblica, anche quando parzialmente attinente alla vita privata del soggetto passivo (Cass. Pen., Sez. V, 4.02.2005, n. 2271). Si parla al riguardo di un vero e proprio “principio della pertinenza” che impone che i fatti narrati rivestano interesse per l’opinione pubblica

3) un terzo ed ultimo requisito è infine quello della correttezza formale dell’esposizione (c.d. “continenza espressiva”), dato che le modalità espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute (Cass. Pen., Sez. V, 7.12.2005, n. 26999). In particolare, “lo scritto” non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire e deve essere improntato a serena obiettività con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio, e deve essere redatto altresì nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone (App. Bari Sez. III, 2.04.2019, n. 816). Il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta – e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione – ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti (Cass. Pen., Sez. V, 14.04.2015, n. 31669). In tale ottica si è riconosciuto che la critica può anche tradursi nell’uso di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, che tuttavia non trova giustificazione allorquando trasmodi in una vera e propria aggressione verbale del soggetto criticato, risolvendosi nell’uso di espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti (Cass. Pen., Sez. V, 23.02.2011, n. 15060).

La verifica, demandata al giudice di merito, va fatta accertando, oltre alla verità del fatto, anche la proporzionalità dei termini adoperati in relazione all’esigenza di evidenziare la eventuale gravità dell’accaduto quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico (Cass. Pen., Sez. V, 20.06.2005, n. 19381).

In dottrina ed in giurisprudenza si è molto dibattuto in merito alla riconoscibilità del diritto di cui in epigrafe a favore di tutti i soggetti, giornalisti e non. Tuttavia, trattandosi di un diritto costituzionalmente garantito, afferente la libera manifestazione del pensiero, e considerando il bilanciamento di interessi tutelati, non si ravvisano valide motivazioni, in mancanza di un’espressa previsione normativa al riguardo, per scriminare un soggetto rispetto ad una tutela di natura costituzionale, in relazione all’attività professionale da esso svolta e riconoscere tale tutela solamente al giornalista, negandola ad altri soggetti, anch’essi titolari del medesimo diritto di valenza costituzionale. Pertanto, in caso di diffamazione a mezzo Internet da parte di un “non giornalista o pubblicista”, può essere individuata la scriminante del diritto di cronaca e di critica in base agli usuali criteri previsti dalla giurisprudenza e dalla dottrina per la diffamazione a mezzo stampa

B) Anche il diritto di critica, come quello di cronaca, è soggetto a dei limiti:

1) la verità oggettiva dei fatti dichiarati: limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l’esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività (Cass. Pen., Sez. V, 23.02.2007, n. 7662). Tuttavia a differenza del diritto di cronaca, il diritto di critica si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo del tutto soggettivo rispetto ai fatti narrati, anche se è comunque necessario che i fatti posti a fondamento della stessa corrispondano a verità, magari non assoluta ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive (Cass. Pen., Sez. V, 18.04.2019, n. 21145Cass. Civ., sez. III, 6.04.2011, n. 7847Trib. Milano sez. I, 24.06.2019, n. 6128). Sul punto, la giurisprudenza ha più volte stabilito che il criticante, quando giunge ad accusare il criticato di veri e propri comportamenti antigiuridici, deve quantomeno indicare il fondamento fattuale delle sue accuse, nonché precisare dove abbia tratto il suo convincimento, in quanto se è vero che la critica è svincolata dal presupposto della verità non lo è il fatto che si intende criticare (nel caso di specie, veniva confermata la condanna per l’imputato che aveva accusato su Facebook l’impiegata comunale di aver favorito il fratello, Cass. Pen., sez. V, 12.06.2017, n. 34160). I fatti ed i comportamenti cui la critica è riferita non devono essere inventati od alterati nel loro nucleo essenziale, o interpretati arbitrariamente in modo che l’opinione finisca per essere del tutto sganciata da quei fatti e comportamenti, poiché altrimenti si esorbiterebbe da una critica legittima (Trib. Firenze, 15.05.2019, n. 1502). Ciò chiarito, non è però responsabile il giornalista qualora i fatti siano ascrivibili alle normali dinamiche giornalistiche, in cui l’autore dell’articolo, pur riportando fatti veri, ne offra una sua lettura anche critica e sulla quale incida, trattandosi di vicende politiche, l’orientamento del giornalista stesso (Trib. Bergamo Sez. lav., 20.06.2019, n. 445). Come per il diritto di cronaca, dato che la diffamazione non è configurabile nella forma colposa, laddove il presunto diffamatore diffonda le notizie ritenendole vere, mentre in realtà non lo sono, non sarà punibile in applicazione dell’art. 59 c.p, 4° comma (“Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”).

2) l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (nel senso che la critica non si deve risolvere in offese “gratuite”): anche per il legittimo esercizio del diritto di critica vige poi il presupposto dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto che però dovrà intendersi come interesse dell’opinione pubblica, anche solo di una categoria di soggetti, alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica (Trib. Gela, 4.09.2019, n. 405). Inoltre, il requisito dell’interesse pubblico impone che la vicenda narrata non sia mirata a soddisfare una semplice curiosità bensì assuma rilevanza pubblica, anche quando parzialmente attinente alla vita privata del soggetto passivo.

3) la c.d. continenza espressiva: si è precisato che il diritto di critica, in quanto manifestazione dell’opinione personale dell’autore, non può essere per sua intrinseca caratteristica totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente (Cass. Civ., sez. III, 06.08.2007, n. 17180). La critica può essere esercitata utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o da un comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato (Trib. Milano sez. I, 3.09.2019, n. 7953).

4) deve essere congruamente motivato: si osservi che il diritto di critica deve essere accompagnato da una congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull’onore o sulla reputazione (Cass. Civ., Sez. III, 11.01,2005, n. 379), non potendosi invocare altrimenti detta esimente quando l’autore della pubblicazione abbia utilizzato affermazioni ingiuriose e denigratorie, o comunque abbia formulato attacchi puramente offensivi della persona oggetto della critica (Cass. Civ., Sez. III, 18.10.2005, n. 20138Cass. Civ., Sez. III, 10.01.2012, n. 80).

C) Il diritto di critica giudiziaria: La cronaca giudiziaria sovente si accompagna anche alla critica giudiziaria e, ove vengano rispettati i canoni della verità, continenza e rilevanza sociale della notizia, in mancanza di un gratuito intento ingiurioso, anche le espressioni negative su un provvedimento giudiziario se funzionali ad un argomentato ragionamento critico non sono illecite, purché non trascendano in espressioni inutilmente ingiuriose. La critica di cui in epigrafe diventa illecita allorché si risolva in un significato offensivo delle espressioni adoperate e in un attacco alla reputazione o alla stima di un indagato o dello stesso magistrato criticato nel suo ambiente professionale, dovendosi distinguere la polemica, anche aspra, ma lecita, del gergo giornalistico della vera e propria offesa. La critica giudiziaria, ove assuma contenuti diffamatori, deve tuttavia fondarsi su dati obiettivi anche esterni al procedimento ma non su mere va-lutazioni logiche che, ancorché plausibili, non trovino alcun concreto elemento di supporto rimanendo allo stato di mere congetture.

D) Il diritto di critica politica: la critica politica costituisce una garanzia di civiltà e di progresso sociale in relazione ai principi di libertà costituzionalmente garantiti e può riguardare le più disparate attività concernenti la vita politica e sociale; tale diritto va, dunque, salvaguardato anche per garantire lo sviluppo democratico della società. Occorre, tuttavia, sottolineare che quanto più si ampliano i limiti della scriminante tanto più si restringono i diritti dei cittadini ed appare necessario che vengano fissati dalla giurisprudenza i “paletti” di tale scriminante al fine di evitare ogni incertezza al riguardo. Orbene, la giurisprudenza ha affermato che, da un lato, non ricorre l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l’uso di espressioni forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili (Cass. Pen., Sez. V, 26.09.2014, n. 48712Cass. Pen. Sez. V, 13.06.2014, n. 46132). La Suprema Corte ha, altresì, statuito che il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all’esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di argumenta ad hominem (Cass. Pen., Sez. V, 10.02.2011, n. 4938). Il dibattito politico è caratterizzato per sua natura da aggressività ed è quindi lecito utilizzare, qualora il pensiero verta su un tema sociale, politico, economico o di interesse generale, anche toni aspri e di disapprovazione che non devono, però, trascendere nell’attacco personale e nella contumelia, non potendo giustificarsi espressioni platealmente sconvenienti, volgari, trattandosi di incivile denigrazione non giustificabile neppure con la vis polemica della competizione politica.

E) Il diritto di satira: com’è noto, la satira consiste in una critica, spesso corrosiva ed impietosa, fondata su una rappresentazione che, finalizzata a cagionare ilarità, enfatizza e deforma la realtà. Tipica espressione satirica è quella carica-turale, consistente nella accentuata e consapevole alterazione dei tratti somatici e comportamentali di una persona, volta a suscitare ilarità o anche derisione nel pubblico. Orbene, le indicate caratteristiche della satira, destinata ad esplicarsi attraverso il ricorso al paradosso ed alla metafora surreale, non consentono di estendere alla stessa il principale limite dalla giurisprudenza apposto alla fruibilità della scriminante del differente diritto di cronaca, ossia quello della verità. La satira, difatti, assume, per sua stessa natura, i connotati dell’inverosimiglianza e del paradosso. In merito, altresì, al carattere della pertinenza, probabilmente diverse sono le ipotesi in cui la satira diventa essa stessa veicolo di informazione: è il caso di note trasmissioni televisive che, pure a carattere prevalentemente satirico, svolgono in taluni momenti anche un ruolo informativo. Va, invece, senza dubbio, osservato il limite della continenza, superato il quale va riconosciuto rilievo penale alla manifestazione satirica. Occorre, infatti, che attraverso la metafora, anche caricaturale, si riconoscano un fatto o comportamento e, comunque, l’opinione della persona oggetto della satira, in base alle sue convinzioni politiche, sociali, religiose, evitando, tuttavia, interpretazioni esasperate e maliziose con allusioni gratuitamente offensive. Trattasi di una particolare forma di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost., con limiti più ampi rispetto alle altre scriminanti, per cui non sono considerate illecite attribuzioni di condotte moralmente disonorevoli o accostamenti volgari, ove effettuati con garbo ed ironia (Cass. Pen., Sez. V, 9.10.2001, n. 36348).

C) Un’altra causa di esclusione del reato assai ricorrente attiene poi alla provocazione subita dal presunto diffamatore, ad opera della vittima dell’offesa. Sul punto, l’art. 599 c.p. prevede espressamente che “Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.

Al riguardo, si osservi che l’immediatezza non deve intendersi come reazione attuata nello stesso preciso momento dell’offesa ma può consistere in una reazione successiva temporalmente, purché dipenda sempre dalla natura della ritorsione all’offesa (Ufficio Indagini preliminari Bari, 21.01.2015, in relazione ad un caso in cui le frasi diffamatorie scritte sul social network Facebook erano diretta conseguenza alle offese rivolte in precedenza, né potevano ricondursi ad odio o rancore a lungo covati per ragioni ultronee ed estranee alla provocazione, né ancora il lasso di tempo intercorso, circa due ore, poteva considerarsi tale da escludere la consequenzialità tra le due condotte).

D) Non è ravvisabile se non in ipotesi marginali (e discusse) l’ulteriore causa di esclusione del reato che può verificarsi qualora le offese in questione erano necessarie ai fini della difesa in un giudizio ordinario o amministrativo, in forza del diritto alla difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 cost. In particolare, secondo l’art. 598 c.p. “non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo, non trova applicazione agli scritti, che non siano relativi ad una controversia giudiziaria o ad un ricorso amministrativo”. A ben vedere però l’esimente di cui all’art. 598, comma 1, c.p. può configurarsi anche quando le espressioni offensive siano contenute in una diffida stragiudiziale, prodromica a successive iniziative legali e, ai fini dell’applicabilità del menzionato art. 598 c.p., deve essere esclusa la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità, o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, giacché l’interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa, a prescindere dalla fondatezza della argomentazione (Cass. Pen., Sez. V, 9.04.2019, n. 24452).

L’esimente in oggetto può trovare spazio in un’ipotesi di diffamazione via web nel caso in cui le difese vengano.

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