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Le regole per il voto elettorale

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Il quesito referendario

Il referendum è un’importante occasione elettorale in cui gli elettori esprimono il proprio parere sulla conferma o l’abrogazione di una legge del Parlamento. A stabilire chi può votare è la Costituzione all’articolo 48 dove è sancito che il voto spetta a tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano compiuto il 18° anno di età che non siano incapaci civili o rientrino nei casi di indegnità morale previsti dalla legge.

Quindi chiunque abbia la maggiore età può votare al referendum, di qualunque tipo esso sia: costituzionale/confermativo, abrogativo, regionale.

Possono votare al referendum tutti i cittadini maggiorenni senza distinzione di sesso. I requisiti previsti dalla legge sono i seguenti:

  1. compimento del 18° anno di età;
  2. possesso della cittadinanza italiana (quindi sono esclusi gli apolidi e gli stranieri).

Il quesito referendario posto agli elettori chiede di confermare o respingere la legge che ha predisposto il taglio di 345 poltrone in Parlamento così distribuito: 115 in meno al Senato e 230 in meno alla Camera.

Il quesito referendario è stato approvato dalla Corte di cassazione mesi e mesi fa ed è il seguente: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?”

Si tratta di un referendum confermativo, disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione, per il quale non è previsto il raggiungimento di nessun quorum particolare. In quanto confermativo:

  1. se si vota SI si intende confermare la legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari
  2. se si vota NO si intende mantenere il sistema attualmente in vigore

Cosa cambia se vincono i SI

Quindi se i sì superano i no il taglio dei parlamentari verrà confermato e 345 poltrone eliminate con un risparmio stimato di 100 milioni di euro lordi all’anno. Non mancano tuttavia le voci contrarie al taglio dei parlamentari: ridurre il numero di deputati e senatori significherebbe compromettere la rappresentatività popolare a fronte di un risparmio economico marginale per le casse dello Stato.

Il nuovo Parlamento sarà composto come segue:

  1. 200 Senatori,
  2. 400 Deputati.

Il referendum sul taglio dei parlamentari riguarda anche la Circoscrizione estero: qui i deputati passano da 12 ad 8 e i senatori da 6 a 4. La riduzione dei senatori comporta di conseguenza la riduzione del numero minimo di senatori eletti da ogni Regione: se il taglio venisse confermato, si passerebbe da un minimo di 7 eletti ad un minimo di 3; tale numero resta invariato soltanto per due Regioni che sono Molise e Valle d’Aosta: nella prima il minimo continua ad essere 2 senatori e nella seconda 1.

Se la riforma sul taglio dei parlamentari venisse confermata tramite referendum sarà necessario attuare anche altri interventi, in particolare:

  1. la riforma costituzionale per abbassare l’età per il voto in Senato, da 25 a 18 anni;
  2. le modifiche sull’elezione del Senato e del Presidente della Repubblica, con la riduzione dei delegati regionali;
  3. la riforma elettorale, mentre Salvini ha proposto il referendum per l’introduzione del maggioritario.

Referendum: ecco i documenti necessari per votare

Le regole per votare al referendum non sono diverse da quelle previste per le elezioni amministrative o politiche. Chi intende votare deve recarsi al proprio seggio elettorale munito dei documenti seguenti:

  1. tessera elettorale (dove è indicato il seggio in cui recarsi);
  2. documento di riconoscimento in corso di validità (ad esempio carta d’identità e patente di guida).

Secondo un convincimento ancora diffuso, le nuove patenti di guida emesse dopo il 1° luglio 1999 (cioè quelle plastificate, simili alle carte di credito) non potrebbero essere utilizzate come documento di identità e quindi non sarebbero valide per votare. Si tratta di una convinzione assolutamente priva di fondamento in quanto la patente di guida ha tutte le caratteristiche dei documenti equipollenti validi per esprimere il voto: è rilasciata da una Pubblica Amministrazione e riporta la fotografia del titolare, consentendo l’immediata identificazione. Inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sciolto ogni dubbio con il Testo Unico n. 445 del 2000 sulla documentazione amministrativa, che riporta esplicitamente la patente di guida tra i documenti equipollenti alla carta d’identità.

La tessera elettorale deve essere integra e non ancora completa, vale a dire che al suo interno deve esserci spazio per apporre il timbro che conferma il voto. Diversamente dovrà esserne chiesto il rinnovo.

Anche hi ha smarrito la tessera elettorale (oppure se sulla stessa non vi sono più caselle libere) dovrà procedere alla richiesta di rinnovo. Per il rinnovo l’elettore deve presentare la richiesta rivolgendosi al Comune di iscrizione nelle liste elettorali, presentando un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale scaduta (che verrà ritirata) e compilando il modulo che vi verrà sottoposto dall’incaricato. Il rinnovo è immediato quindi può essere fatto anche in prossimità del giorno delle elezioni. In ogni caso è fortemente sconsigliato provvedere all’ultimo momento in quanto ci potrebbero essere molte persone in coda per lo stesso motivo.

Anche la tessera elettorale deteriorata deve essere rinnovata con una nuova. Il danneggiamento deve essere notevole: significa che deve risultare difficile o impossibile leggere i dati del legittimo proprietario, nome, cognome, indirizzo e seggio elettorale di riferimento.

Occorre poi aggiornare la tessera in caso di cambio di residenza. Ad ogni elettore, infatti, viene assegnata una sezione elettorale specifica a seconda dell’indirizzo di residenza. Ecco perché quando ci si trasferisce in un’altra abitazione è necessario aggiornare la tessera elettorale. Il cittadino non deve presentare la richiesta di rinnovo della tessera elettorale poiché questa è automatica. La precedente tessera elettorale resta valida, però il Comune provvede ad inviare al nuovo indirizzo un tagliando che va apposto di sopra:

  1. quando il trasferimento è di pochi chilometri, quindi sia il Comune che la sezione elettorale non cambiano, l’elettore riceve un tagliando con il nuovo indirizzo da applicare sulla tessera elettorale nello spazio riferito alla residenza;
  2. quando il trasferimento comporta una variazione del seggio elettorale oltre al suddetto tagliando l’elettore riceve anche quello con le informazioni sulla nuova sezione elettorale;
  3. l’unico caso in cui si riceve una nuova tessera elettorale è quando ci si trasferisce da un Comune ad un altro, poiché è prevista una nuova iscrizione alle liste elettorali.

Ciò avviene automaticamente ma chi si è trasferito da poco e non ha ancora ricevuto la nuova tessera elettorale può recarsi personalmente all’Ufficio incaricato del nuovo Comune di residenza per chiedere il rilascio del documento.

Se la tessera elettorale è stata rubata, vi è la possibilità di richiederne un duplicato al Comune. Naturalmente in questo caso non sarà possibile presentare il vecchio documento; per questo motivo prima di chiedere il duplicato si dovrà denunciare lo smarrimento della tessera in Questura. Solo dopo sarà possibile recarsi all’ufficio del Comune e compilare il modulo di rilascio, allegando fotocopia del documento di identità e della denuncia.

Se invece è stata smarrita la carta d’identità o è scaduta è possibile utilizzare i documenti equipollenti per votare che contengono una foto idonea al riconoscimento.

i documenti di riconoscimento validi per votare devono rispettare due requisiti:

  1. essere stati emessi da una Pubblica Amministrazione;
  2. riportare una fotografia riconoscibile ed in buono stato del titolare.

Secondo il Testo unico della documentazione amministrativa, i documenti di identità sono:

  1. la carta d’identità;
  2. il passaporto;
  3. la patente di guida;
  4. la patente nautica;
  5. la licenza di porto d’armi;
  6. il libretto di pensione;
  7. il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
  8. le tessere di riconoscimento rilasciate da una Amministrazione Pubblica, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente (per esempio le tessere di appartenenza ad ordini o collegi professionali, la patente di operatore di stazioni di radioamatore, certificato limitato di radiotelefonista e le tessere AT/BT dei dipendenti civili e militari del Ministero della Difesa).

I documenti elencati sono considerati validi ai fini del diritto di voto anche se scaduti, sempre che risultino regolari sotto gli altri aspetti, siano in buono stato e permettano l’immediata identificazione del titolare.

Se l’elettore è sprovvisto del documento di identità oppure mostra un documento deteriorato, egli può comunque esprimere il voto se viene identificato in uno dei seguenti modi:

  1. da un membro del seggio che lo conosce personalmente e ne attesta l’identità;
  2. da un altro elettore del Comune munito di documento valido che ne attesta l’identità.

Il voto assistito

Le persone non vedenti e chi è affetto da altri impedimenti fisici acquisiscono il diritto di voto al compimento del 18° anno di età, come tutti gli altri cittadini italiani. Per queste persone la legge prevede delle misure che rendono possibile esprimere un voto consapevolmente e liberamente: il voto assistito.

Con questa modalità sono ammessi al voto ciechi, affetti da paralisi, amputati delle mani e persone con gravi impedimenti fisici. Per farlo occorre (oltre alla tessera elettorale e al documento di riconoscimento) l’apposito certificato dell’Asl che certifica l’impossibilità di votare autonomamente. Per evitare di doversi rivolgere alla ASL in occasione di ogni elezione, l’elettore disabile può chiedere al Comune di residenza di mettere il timbro AVD sulla propria tessera elettorale; in questo modo verrà apposta l’annotazione permanente del diritto al voto assistito. Per ottenere l’annotazione del timbro, l’interessato deve recarsi presso l’ufficio elettorale del Comune dove risiede con la documentazione seguente:

  1. il modulo di richiesta con data e firma;
  2. un documento di identità;
  3. a tessera elettorale;
  4. il certificato medico dell’ASL che attesta l’impossibilità ad esprimere il diritto di voto.

Per gli elettori non vedenti basta invece esibire il libretto nominativo rilasciato dall’Inps.

Con il voto assistito chi è impossibilitato a causa di una disabilità fisica può votare grazie all’assistenza di una persona di fiducia. Solitamente si tratta di un membro della famiglia o, in mancanza, di un altro accompagnatore prescelto, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano. Non sono dunque ammesse quali “accompagnatrici” le badanti straniere. Inizialmente la legge imponeva che l’accompagnatore dovesse essere iscritto nella stessa lista elettorale della persona assistita; con la legge n. 17 del 2003 questa limitazione è venuta meno. Resta invece il limite che nessun accompagnatore può assistere al voto più di un disabile.

Al momento del voto, l’accompagnatore deve mostrare la propria tessera elettorale e sarà cura del Presidente del seggio annotare sulla scheda la dicitura di “accompagnatore”, senza apporre il bollo della sezione. L’accompagnatore entra nella cabina elettorale insieme alla persona assistita e lo aiuta a mettere la X sulla persona/lista prescelta, oppure scrive di suo pugno rispettando la volontà della persona disabile. Il Presidente deve accertarsi che la persona disabile:

  1. abbia scelto liberamente e consapevolmente il proprio accompagnatore
  2. che ne conosca nome e cognome.

Come votano chi è affetto da disabilità intellettiva e i ricoverati?

Chi è affetto da disabilità intellettiva ha il pieno godimento del diritto di voto, come previsto dall’articolo 48 della Costituzione che recita: “Non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile oppure nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”. La disabilità intellettiva non deve dunque essere tale da aver comportato una sentenza che abbia certificato la mancanza totale o parziale della capacità di intendere e volere.

Dunque le persone con semplice handicap mentale, dopo il compimento del 18° anno di età, possono votare come tutte le altre e non hanno bisogno dell’accompagnatore. Per questa categoria di elettori la legge esclude il voto assistito.

Il voto assistito non è consentito anche per chi è ricoverato in ospedale, casa di riposo, in un istituto per tossicodipendenti o alcolisti o in altri istituti in quanto egli può votare direttamente nei seggi ospedalieri. Per permettere di votare anche a chi è ricoverato, la legge stabilisce infatti che possono essere predisposti dei seggi elettorali all’interno della struttura e che il voto proceda sotto la supervisione del coordinatore infermieristico, del Presidente del seggio, dello scrutatore e di un segretario.

I seggi elettorali all’interno della struttura ospedaliera/casa di riposo variano in base al numero dei posti letto presenti. Dunque i seggi sono così ripartiti:

  1. in strutture con almeno 200 posti letto viene predisposto un seggio ospedaliero con uguale composizione e funzioni dei seggi elettorali ordinari;
  2. nelle strutture con un numero di pazienti tra 100 e 199 viene predisposto un seggio speciale composto da un Presidente, uno scrutatore e un segretario incaricato della raccolta dei voti. Le schede contenenti il voto vengono portate nella sede della sezione elettorale ed immesse nell’urna insieme alle schede degli altri elettori;
  3. nelle strutture con meno di 100 posti letto viene predisposto un seggio volante, ovvero un ufficio composto dal Presidente, da uno scrutatore e da un segretario addetto alla raccolta de voti. Le schede raccolte devono essere trasportate nella sezione elettorale ed essere inserite nell’urna.

E’ consentito il voto presso la struttura di ricovero anche se questa si trova in un Comune diverso da quello di residenza del paziente. Oltre ai ricoverati possono votare anche fuori dal Comune di residenza anche:

  1. i militari;
  2. i naviganti;
  3. i componenti dell’Ufficio elettorale di sezione;
  4. le forze dell’ordine.

Tuttavia, chi è ricoverato in ospedale può votare solo se ne abbia fatto esplicita richiesta al Sindaco del Comune dove ha la residenza, mediante un’apposita dichiarazione scritta dove esprime la volontà di voto. Tale dichiarazione deve avere l’attestazione del direttore sanitario della struttura in cui l’elettore è ricoverato e deve essere consegnata non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione.

Dopo la comunicazione, il Sindaco provvede a:

  1. includere i nomi dei pazienti richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezione e a consegnarli a ciascun presidente di sezione;
  2. rilasciare ai richiedenti un’attestazione in cui dichiara l’avvenuta inclusione degli elenchi.

Quando il luogo di cura si trova in un Comune diverso rispetto a quello di residenza, il Sindaco che ha ricevuto la richiesta deve far pervenire gli elenchi ai Sindaci dei Comuni dove sono ubicate le strutture ospedaliere. Questa attestazione autorizza il paziente ricoverato a votare nel luogo di cura.

Al momento del voto, il paziente ricoverato deve mostrare la tessera elettorale, un documento valido ai fini della votazione e, se si trova in un Comune diverso da quello di residenza, l’attestazione rilasciata dal Sindaco.

Prima di predisporre i seggi, 4 o 5 giorni antecedenti alla votazione, il coordinatore infermieristico della struttura deve raccogliere la volontà dei pazienti che desiderano votare, attraverso la compilazione di una scheda dove deve riporta i nominativi di chi vuole votare e di chi invece preferisce astenersi.

Il giorno della votazione, nella struttura di ricovero viene predisposto un seggio elettorale organizzato come un comune seggio. I pazienti non impossibilitati a muoversi possono votare recandosi al seggio elettorale predisposto all’interno della struttura, invece chi è allettato può votare nella propria stanza: il responsabile del seggio della struttura ed il coordinatore hanno il compito di recarsi nelle stanze di degenza, raccogliere i voti, inserirli nell’urna e prendere le firme dei votanti nell’apposito registro.

Quanto descritto vale anche per i pazienti tossicodipendenti e alcoldipendenti ricoverati nelle strutture di disintossicazione, sia gestite da enti pubblici che privati.

Esclusioni dal voto

Non possono votare al referendum e negli altri appuntamenti elettorali i soggetti con incapacità civile, in seguito a sentenza penale irrevocabile o per indegnità morale. Infatti, la Costituzione prevede che il diritto al voto si perda in seguito al verificarsi di una di queste tre ipotesi. La sospensione dal diritto al voto può essere perpetua (per esempio in caso di condanna all’ergastolo) oppure temporanea. In quest’ultimo caso il diritto al voto si riacquista quando finisce il periodo di interdizione dai pubblici uffici stabilito dal giudice.

La prima causa di perdita del diritto al voto è la sopravvenuta incapacità civile del cittadino. Si tratta di una definizione ampia che racchiude diverse ipotesi, determinate con sentenza dal giudice ordinario. In altre parole, un cittadino viene considerato civilmente incapace e, quindi, impossibilitato a votare quando il giudice dispone nei suoi confronti:

1)         l’interdizione giudiziale, con cui il maggiorenne perde la capacità civile (per esempio in caso di sopravvenuta infermità mentale);

2)         l’inabilitazione, a cui corrisponde un’esclusione parziale della capacità civile per infermità mentale di minore gravità;

3)         l’amministrazione di sostegno, ma solo qualora sia pronunciata nei confronti di disabili, alcolisti, tossicodipendenti o colpiti da ictus mentali.

L’esclusione di interdetti e inabilitati è tuttavia contestata da parte dei giuristi. Le norme di legge che disponevano la loro esclusione, infatti, sono state abrogate dalla Legge Basaglia, lasciando così inattuato – secondo tale posizione – il limite costituzionale e consentendo anche a interdetti e inabilitati di esercitare il diritto di voto.

Il diritto al voto si perde anche in seguito ad una misura accessoria prevista in una sentenza penale passata in giudicato, quindi non più modificabile per determinati reati più gravi puntualmente individuati dalla legge. Il detenuto non condannato per tali reati e non incorso in altre cause di incapacità elettorale può dunque votare nel luogo di detenzione. Una sentenza si dice “irrevocabile” quando sono già stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti dalla legge oppure quando i termini per impugnarla sono decorsi inutilmente. La perdita dell’elettorato attivo si determina dunque solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale; la sospensione condizionale della pena non ha effetto sulla privazione del diritto di voto.

L’ultima causa di esclusione dal diritto di voto è l’indegnità morale del cittadino che, a causa della sua condotta, perde l’elettorato attivo.

Tale circostanza, causa di esclusione dall’elettorato attivo, si verifica quando il soggetto:

  1. è sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza detentive, come la libertà vigilata e il divieto di soggiorno per tutta la durata delle stesse;
  2. ha subito una condanna che comporta l’interdizione dai pubblici uffici (permanente o temporanea) per tutta la sua durata.

L’interdizione permanente dai pubblici uffici è un effetto automatico della condanna all’ergastolo, della reclusione non inferiore a 5 anni ed della dichiarazione di tendenza a delinquere; invece l’interdizione temporanea si ha in caso di sentenza di condanna non inferiore a 3 anni. In origine erano esclusi dal voto i commercianti falliti, per tutta la durata del fallimento ma non oltre il termine di cinque anni dalla sentenza che lo dichiara; anche questa previsione è stata abrogata, con ulteriore estensione dell’elettorato attivo anche al fallito.

Contrariamente a quanto molti pensano, il mancato esercizio del voto per un determinato periodo di tempo non comporta la perdita dell’elettorato attivo. Quindi un cittadino italiano può decidere di non recarsi a votare per un numero di anni consecutivi o anche di non andare mai a votare, ma per questo non perderà il diritto al voto e potrà esercitarlo nuovamente quando riterrà opportuno.

Divieto di accesso con smartphone o tablet

Dopo aver presentato i documenti, all’elettore viene consegnato un foglio prestampato – la scheda elettorale – sulla quale dovrà esprimere il proprio voto con la matita copiativa che verrà a lui consegnata dagli scrutatori. La scheda deve essere aperta e compilata nella cabina elettorale poiché il voto è segreto, pena l’annullamento del voto.

E’ vietato portare in cabina elettorale telefoni o tablet; ogni dispositivo che può essere utilizzato per scattare foto/video e comunicare dall’interno della cabina deve essere consegnato agli scrutatori prima del voto. Si è infatti scoperto che in certe parti del Paese organizzazioni malavitose di stampo mafioso usavano tale sistema per “controllare” il voto elettorale: all’elettore veniva consegnato un cellulare con fotocamera prima dell’ingresso al seggio e, all’uscita, lo stesso era obbligato a riconsegnare il cellulare con la foto della scheda votata. Si tratta dell’evoluzione “tecnologica” del vecchio sistema per cui, prima dell’apertura dei seggi e grazie alle dovute “pressioni” sul presidente di seggio, i mafiosi si facevano consegnare un certo numero di schede che poi consegnavano precompilate agli elettori che, all’uscita dovevano restituire la scheda bianca inutilizzata che veniva poi precompilata per l’elettore successivo. Alla chiusura del seggio le schede bianche rimanenti venivano restituite al seggio in modo che il conteggio finale “quadrasse”.

Il divieto dell’ingresso con smartphone è tuttavia di difficile attuazione in quanto è pressoché impossibile controllare i votanti. Per questo motivo ad una delle recenti elezioni si era pensato di sostituire le cabine di cartone con cabine trasparenti di plexiglass.

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