Legittimità della clausola claim made nel contratto di assicurazione
La c.d. clausola “a richiesta fatta” (claims made), sviluppatasi da tempo nella prassi assicurativa internazionale, è sempre più frequentemente inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, normalmente di tipo professionale a fronte di errori professionali, prevalentemente di tipo medico o legale.
Tali clausole rappresentano una deroga al modello assicurativo della responsabilità civile delineato dall’art. 1917 c. 1 c.c., infatti, la copertura opera solo nel caso in cui la richiesta risarcitoria del danneggiato (il cosiddetto “claim“) sia formulata nel periodo di vigenza della polizza; secondo il modello codicistico, invece, sono coperte tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie, insorte durante l’operatività del contratto, a prescindere dal momento in cui la richiesta di risarcimento venga formulata (modello “loss occurrence” o “act committed”). Lo schema codicistico corrisponde in modo più corretto al sinallagma del contratto di assicurazione: “ho pagato un premio per essere coperto dai rischi sorti per condotte e/o eventi verificatisi in un dato periodo, se si realizza tale evenienza sono protetto dalla assicurazione”.
Le clausole “a richiesta fatta” (claims made) sono nate nella prassi commerciale per combattere l’aumento dei costi per indennizzo generato dall’espansione dell’area dei cosiddetti “rischi lungolatenti“, ossia quei danni provocati da prodotti difettosi e da responsabilità professionale, soprattutto in ambito sanitario. Le imprese assicuratrici hanno iniziato a circoscrivere l’operatività delle polizze ai soli sinistri “reclamati” durante la vigenza del contratto, così da consentire alla compagnia “di conoscere con precisione sino a quando sarà tenuta a manlevare il garantito e ad appostare in bilancio le somme necessarie per far fronte ai relativi esborsi”.
In Francia, Spagna e Belgio, l’assicurazione basata sulle clausole a richiesta fatta (“on claims made basis”) è stata riconosciuta a livello di diritto positivo e lo stesso è accaduto in Italia, sebbene limitatamente ad alcuni settori; in particolare, si fa riferimento alla normativa in materia di responsabilità medica e a quella che prevede l’obbligo assicurativo in capo agli esercenti la libera professione. La prima disposizione (art. 11 legge 24/2017) prevede un’operatività retroattiva della garanzia assicurativa, per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti alla conclusione della polizza, purché denunciati durante la sua vigenza. Inoltre, in caso di cessazione dell’attività professionale, è contemplato un periodo di ultrattività della copertura, per le richieste risarcitorie formulate entro i dieci anni successivi, riferite a fatti verificatisi durante la vigenza del contratto. E’ di tutta evidenza che il meccanismo individuato dalla norma è completamente in deroga a quello codicistico descritto nell’art. 1917 c. 1 c.c. In questo tipo di clausola, infatti la rilevanza giuridica viene a passare dal momento in cui si realizza l’evento al momento in cui lo stesso viene denunciato. In altri termini ciò che viene in rilievo, ai fini assicurativi, non è il momento in cui si è verificato il fatto generatore della responsabilità, ma quello in cui viene avanzata la richiesta di risarcimento dal terzo danneggiato.
Lo stesso dicasi per la seconda disposizione in esame (art. 3 c. 5 lett.e, d.l. 138/2011), in cui è previsto un periodo di ultrattività decennale per le richieste risarcitorie formulate dopo la scadenza della polizza, ma originate da fatti avvenuti durante la sua operatività. Si tratta di un classico esempio di clausola del tramonto (sunset clause). In ambito forense, non può non citarsi l’art. 2 del D.M. 22 settembre 2016, che ha previsto una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessino l’attività nel periodo di vigenza della polizza, escludendo la possibilità per l’assicuratore di recedere dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.
A conti fatti, la clausola “a richiesta fatta” (claims made), si traduce in una riduzione il rischio per la compagnia assicuratrice. Mentre il collegamento dell’evento rende oggettivo ed immediato l’attivarsi del sinallagma contrattuale (il fatto è avvenuto durante il periodo di vigenza del contratto quindi l’assicurazione risponde sempre), con la clausola “claims made” non tutti i fatti saranno coperti dall’assicurazione nonostante il cliente abbia pagato il premio per il periodo corrispondente. Infatti vi possono essere eventi che sono portati a conoscenza del responsabile anche a distanza di tempo: in questo caso non gli sarà possibile richiedere la copertura da parte dell’assicurazione in quanto il danno non è stato reclamato in costanza del contratto. E’ pur vero che, in linea teorica l’assicurazione potrebbe essere chiamata a rispondere per danni risalenti a periodi precedenti la copertura solo per il fatto che sono stati denunciati durante la vigenza del contratto ma in concreto così non è. La tanto decantata retroattività “illimitata” delle coperture obbligatorie, tale è tale solo a certe condizioni. In sostanza la responsabilità civile professionale viene prestata nella forma “claims made” e dunque se si è interrotto il rapporto assicurativo con la compagnia non vi è più alcuna retroattività. A ciò si aggiunga che in quei contratti in cui non vi è l’obbligatorietà dell’assicurazione per danni a terzi, (come nel caso delle assicurazioni per i Magistrati), le compagnie hanno depotenziato il rischio per danni preesistenti alla polizza prevedendo quelle che sono a tutti gli effetti delle limitazioni di responsabilità ma che vengono presentate al cliente come una retroattività (limitata peraltro generalmente ad un triennio) della polizza stessa. Si tratta di una tecnica di marketing alquanto discutibile in quanto “camuffa” una clausola vantaggiosa per la compagnia in un apparente vantaggio per l’assicurato. Sul punto occorre ricordare che, pur nella varietà delle possibili formulazioni contrattuali vi sono sostanzialmente due tipologie di clausole claims made:
a) pure: destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie in quanto sono caratterizzate per coprire tutte le richieste risarcitorie pervenute durante la vigenza contrattuale a prescindere da quando si sia verificato il sinistro, quindi con efficacia retroattiva senza buchi di copertura a prescindere dalla data di commissione del danno;
b) impure o miste quando offrono copertura solo se sia l’evento di danno che la richiesta di risarcimento siano formulate durante l’efficacia del contratto, con una possibile retrodatazione limitata della garanzia alle condotte poste in essere anteriormente qualora il sinistro si verifichi non oltre una certa data antecedente (in genere due o tre anni dalla stipula del contratto) e talvolta anche successiva alla vita del contratto.
Il primo dubbio sulla clausola claims made è dunque che vi sia una violazione del sinallagma in quanto l’assicurato rischia di aver pagato un premio per un determinato periodo senza risultare poi “coperto” dalla assicurazione.
In seconda battuta, le clausole “a richiesta fatta” costituiscono un concreto grave vincolo alla libertà dell’assicurato di cambiare compagnia assicurativa. Infatti, l’unico modo di non perdere la copertura per il periodo in cui si è pagato il premio, consiste in pratica nel non cambiare compagnia assicuratrice. Anche restando con la stessa compagnia, tuttavia, cambiare il tipo di polizza comporta in genere la perdita della tutela per gli anni del vecchio contratto, in quanto rileva il contratto e non l’identità della controparte assicurativa.
Le clausole claims made pure sono state ritenute sempre lecite mentre è discussa la validità delle clausole c.d. miste o impure. In particolare si discute la loro compatibilità con la normativa codicistica e, in particolare, la loro riconducibilità allo schema dell’art. 1917 cc. che parla di “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione” oltre alla compatibilità con l’art. 2965 cc. delle decadenze stabilite contrattualmente (“E’ nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l’esercizio del diritto”) in quanto una eccessiva compressione del periodo coperto dalla assicurazione possa tradursi in una scarsa o nulla efficacia concreta della stessa. Si è poi dubitato della loro compatibilità con il principio di certezza del diritto e con la successione temporale nel tempo di più polizze impure o miste, quindi con una retroattività definita. In relazione a ciò sono discussi anche il ruolo e gli effetti delle oppure “deeming clause”, quelle clausole dirette a consentire all’assicurato di comunicare all’assicuratore anche le mere circostanze di fatto, da questi conosciute durante il contratto pur in assenza di una vera e propria richiesta di risarcimento, ma dalle quali, in futuro, potrebbe scaturire una richiesta risarcitoria.
Positiva è stata invece la novità rappresentata dall’ultrattività almeno decennale per le polizze di assicurazione obbligatoria, ex art. 2 del D.M. 22 settembre 2016. La c.d. “postuma decennale” (“sunset clause”), appartiene al genere delle clausole di ultrattività volte a rendere effettiva la copertura anche rispetto a richieste risarcitorie intervenute dopo la scadenza del contratto. In concreto altro non è che una proroga della validità temporale del contratto assicurativo, in caso di cessazione dell’attività professionale durante la vigenza della polizza: se l’avvocato va in pensione o cambia lavoro, ha diritto ad essere coperto dalla garanzia per le richieste risarcitorie, ricevute nei 10 anni successivi al termine dell’attività. Attenzione però: tali richieste devono riguardare atti illeciti realizzati durante il periodo di vigenza della polizza (e naturalmente prima della cessazione della professione). Il diritto in questione si estende anche agli eredi, così come previsto in tema di retroattività illimitata.
La Cassazione si è occupata più volte di tali clausole negli ultimi anni.
Cass. Civ. 22.3.2013 n. 7273 ha solo “sfiorato” la materia della clausole claims made laddove ritenuto che una clausola in base alla quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne (manlevare o “rilevare”) l’assicurato dalle conseguenze dannose di fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula è compatibile (e non è nulla per violazione dell’art. 1895 cc.) con le clausole che pongano a carico dell’assicurato l’obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio al momento della sottoscrizione della polizza (nello specifico, l’assicurato aveva taciuto l’esistenza di un errore professionale ha determinato l’annullamento del contratto per reticenza e informazioni inesatte). In questo caso saranno, dunque, applicabili, i rimedi codicistici delle dichiarazioni inesatte o reticenti.
Maggiormente nel merito è entrata Cass. Civ. 17.2.2016 n. 3622 che ha stabilito che, la clausola claims made in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da questi commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l’assicurazione, è valida ed efficace mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, se la clausola abbia o meno natura vessatoria ex art. 1341 cc.. Quindi, di per sé “la clausola non può essere definite vessatoria in quanto delimita l’oggetto del contratto (in deroga all’art. 1917 comma 1 cc.) e non introduce limitazioni di responsabilità” (Trib. Bologna, 12.8.2016, che si conforma alla decisione delle sezioni unite di maggio 2016, vedi infra). Dunque “le clausole che subordinano la operatività della garanzia assicurativa alla adozione da parte dell’assicurato di determinate misure di sicurezza e alla osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore ma individuano e delimitano l’oggetto del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso” (Cass. Civ.. 8.6.2017 n. 14280).
Come accennato, centrale nel dibattito è stata l’intervenuta Cass. Civ. SS.UU. 6.5.2016 n. 9140 la quale, in riferimento alla predetta clausola, ha fissato i seguenti punti fermi fornendo un primo quadro giurisprudenziale tendenzialmente completo:
- la previsione che tanto il fatto illecito quanto la richiesta di indennizzo debbano avvenire durante la vita del contratto di assicurazione o entro un termine successivo ma predeterminato (clausola claims made mista) in sé non è vessatoria;
- il c.d. patto claims è volto a stabilire quali siano i sinistri indennizzabili e, in tal modo, delimita l’oggetto del contratto più che la responsabilità dell’assicuratore;
- nell’assicurazione di responsabilità civile l’estensione della copertura alle responsabilità dell’assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto non fa venire meno l’alea se al momento del raggiungimento del consenso le parti e, in specie, l’assicurato ne ignoravano l’esistenza;
- la clausola claims made con garanzia pregressa (c.d. assicurabilità dei fatti pregressi) è lecita perché afferisce ad un solo elemento del rischio garantito, cioè la condotta colposa già posta in essere, restando invece impregiudicata l’alea dell’avveramento progressivo degli altri elementi costitutivi dell’impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato; la clausola, inoltre, è compatibile con l’art. 1895 cc. sia con l’art. 1904 cc. (interesse all’assicurazione). In particolare si è affermata la compatibilità della clausola rispetto al tema del c.d. rischio putativo (art. 1895 cc. che tratta dell’inesistenza del rischio) e se ne è esclusa la illiceità sic et sempliciter dovendosi verificare la “meritevolezza in concreto”;
- questa clausola non è incompatibile con l’assicurazione contro la responsabilità civile anche se si pone come atipica rispetto allo schema dell’art. 1917 cc. che non è norma inderogabile; ma, va coordinata con l’obbligo di assicurarsi da parte del professionista nell’interesse del cliente terzo danneggiato;
- la clausola può, comunque, essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza – da giudicare caso per caso – oppure, ove applicabile la disciplina del d. lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), perché determina a carico dell’assicurato un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
- la clausola claims è, alla fine, una modalità di regolamentazione del rischio assicurato anche ai fini della riassicurazione.
La Corte è ritornata in argomento con Cass. Civ. 28.4.2017 n. 10509 ampliando i margini di rilevanza del principio di meritevolezza, affermando che, per i danni richiesti in un secondo tempo, l’avvenuta scadenza della polizza non fa necessariamente venire meno la copertura assicurativa e, in particolare, una clausola che escludesse tutti i danni causati dall’assicurato in prossimità della scadenza del contratto finirebbe per attribuisce all’assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato senza contropartita, quindi non meritevole di tutela ex art. 1322 comma 2 cc (si trattava nello specifico di un’azienda ospedaliera assicurata per gli interventi chirurgici dei suoi medici). In particolare si afferma la nullità per immeritevolezza di tutela della clausola che imponga per la validità della copertura il fatto che tanto il danno quanto la richiesta di risarcimento vadano formulati nel periodo di validità dell’assicurazione. La meritevolezza è dunque un metro di valutazione per temperare le iniquità che alcune specie di contratti, tipici o atipici, possono generare. In estrema sintesi, la clausola claims è sì lecita ma entro certi limiti posti al suo contenuto e non deve realizzare un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore (Conforme Cass. Civ. 28.4.2017 n. 10506).
La Corte, ha quindi ribadito che la clausola claims made non deve considerarsi vessatoria ex ante, e quindi non va specificamente approvata per iscritto, in quanto il suo unico fine è quello di circoscrivere l’oggetto della copertura assicurativa descrivendo meglio il rischio assicurato, ed ha ulteriormente precisato che le clausole claims “pure” sono tendenzialmente meritevoli di tutela in quanto comportano vantaggi e svantaggi reciproci per il danneggiato e per l’assicurato (Cass. 23.11.2017 n. 27867). Tuttavia ha ampiato i margini di rilevanza della valutazione di meritevolezza da compiersi ex post. Sono quindi, ad esempio, vessatorie, e dunque nulle, ai sensi dell’art. 33 comma 2 lettera q. del d. lgs. n. 206/2005, le clausole che subordinano il pagamento dell’indennizzo ad adempimenti eccessivamente onerosi da parte del beneficiario, tra le quali la produzione di relazione medica sulle cause della morte o delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall’assicurato (App. Reggio Calabria, 18.2.2016 n. 28).
Sintetizzando: le clausole claims made sono assolutamente legittime e meritevoli di tutela. Tuttavia, per quanto riguarda le sole clausole c.d. impure, se sono prive di retroattività o se sono dotate di scarsa o scarsissima retroattività, possono presuntivamente ritenersi nulle per immeritevolezza, salvo prova contraria. In tal caso Trib. Udine, 3.5.2017 ha deciso nel senso di sostituzione d’imperio della clausola claims made impura ritenuta nulla con lo schema codicistico ex art. 1917 cc..
Tali pronunce della giurisprudenza hanno quindi aperto per le imprese di assicurazione il problema di (ri)determinare i “rischi aperti” (in relazione alle riserve di legge e di vigilanza) alla luce del nuovo quadro normativo. La legge n. 24/2017, c.d. legge sulla concorrenza, ha infatti innovato parzialmente questa materia con riferimento all’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della propria attività professionale; è stato, infatti, introdotto nelle condizioni generali di contratto (anche per le polizze in corso) l’obbligo di un periodo di ultrattività delle coperture per le richieste di risarcimento danni entro i 10 anni (quindi nel rispetto del termine prescrizionale ordinario) successivi alla fine del contratto e riferite a fatti generatori di responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura stessa. Il contratto di assicurazione con clausola claims è diventato dunque un contratto nominato nell’ambito della responsabilità sanitaria (la struttura sanitaria e gli esercenti la stessa) e degli avvocati e recupera i concetti della “causa in concreto” ed il principio della buona fede. La garanzia assicurativa prevede, come detto, una operatività temporale anche per eventi accaduti, come minimo, nei 10 anni precedenti e nei 10 anni successivi alla fine della polizza; l’art. 12 della legge consente al paziente danneggiato una azione diretta contro la Compagnia garante dell’azienda sanitaria o dell’operatore sanitario libero professionista. Risulta anche possibile estendere la copertura ai c.d. costi difensivi, cioè le spese tecniche e legali da sostenere in caso di giudizio. La riforma prevede altresì un fondo di garanzia per i sinistri c.d. med mal (oltre i massimali stipulati o in caso di insolvenza della Compagnia assicuratrice). Le imprese di assicurazione si sono dunque viste costrette, in assenza di dati certi, a decidere come “coprire” questo nuovo tipo di rischio.
Con l’ordinanza 16.1.2018 n. 1465, la Cassazione ha trasmesso nuovamente gli atti per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite con riferimento a due ulteriori aspetti rispetto a quanto in precedenza esaminato e cioè se:
- non è consentito alle parti elevare al rango di “sinistri” fatti diversi da quelli previsti dall’art. 1882 c.c., ovvero, nell’assicurazione della responsabilità civile, da quelli previsti dall’art. 1917, comma primo, c.c.;
- nell’assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 cc., la clausola la quale limiti l’indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l’assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all’assicurato di essere risarcito, c.d. clausola claims made.
Cass. Civ. SS.UU. 24.9.2018 n. 22437 ha rimosso i preesistenti dubbi (Cass. Civ. 28.4.2017 n. 10506) e confermato che la clausola claims made non è strutturalmente ed intrinsecamente invalida, in quanto da un lato la richiesta risarcitoria ben può assumere la qualifica di “sinistro” ai fini di polizza e, dall’altro ha negato la possibilità di sottoporre le clausole claims made ad un vaglio di meritevolezza ai sensi dell’art. 1322 c.c. La copertura assicurativa claims made è stata dunque ricondotta nell’alveo dei contratti “tipici”: “Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claim made basis”, che è volto ad indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell’articolo 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalla parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c. ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto , con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro”.
Peraltro, le Sezioni Unite si sono pronunziate anche riguardo le potenziali criticità che il meccanismo claims made può determinare in certe situazioni, dando luogo ai c.d. “buchi di copertura”. In questi casi, secondo le Sezioni Unite, gli strumenti giuridici a tutela dell’assicurato vanno rinvenuti da un lato nella possibile tutela risarcitoria nei confronti dell’assicuratore o degli intermediari per responsabilità precontrattuale e, dall’altro lato, nella possibile nullità (anche parziale) del contratto assicurativo per difetto della c.d. “causa in concreto”, attraverso un sindacato volto in sostanza a vagliare il contratto medesimo “[…] per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adatta allo scopo” in omaggio, a quanto parrebbe, alla “giuridica esigenza che il contratto assicurativo sia adeguato allo scopo pratico perseguito dai paciscenti”.
Le sezioni unite della Cassazione hanno dunque abbandonato la tesi della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti e spostando l’attenzione sulla “causa in concreto”, precisando che la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto, con l’attivazione dei rimedi pertinenti (responsabilità precontrattuale, nullità anche parziale per difetto di causa in concreto)
La Corte ha dunque ritenuto che lo schema legale claims made sia da considerarsi ormai “tipico” ed abbia in comune con lo schema legale dell’art. 1917 cc. il concetto di sinistro che è costituito dal fatto illecito dell’assicurato (contrattuale o extracontrattuale), cioè il fatto idoneo a provocare il danno, mentre se ne discosta in ordine alle conseguenze dannose suscettibili di essere provocate dallo stesso sinistro: nello schema legale esse attengono all’insorgenza dell’obbligo che è contestuale al sinistro, nello schema claims made all’escussione dell’obbligo che, viceversa, può verificarsi in un lasso di tempo anche notevole. In tal caso, la richiesta risarcitoria del terzo non incide tanto sul sinistro quanto sul concetto di rischio assicurabile, vale a dire sull’oggetto del contratto che è lasciato alla trattativa tra le parti.
In linea generale, dette clausole sono dunque legittime perché non stravolgono il concetto di sinistro di cui all’art. 1882 cc. ancorché vadano sottoposte ad uno scrutinio di meritevolezza ex art. 1322 cc. da svolgersi secondo il principio della causa in concreto applicando i canoni previsti dagli artt. 183-187 del CAP. Al profilo della trasparenza e della informazione va aggiunto quello della adeguatezza del contratto (art. 183 comma del CAP) alle esigenze dell’assicurato. Il concetto di “sinistro” viene confermato quale evento avverso, pregiudizievole e non voluto. Il rischio assicurabile, ed il correlato obbligo indennitario assunto dall’assicuratore, risultano composti dalla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante e dalla richiesta del danneggiato per cui il riferimento pattizio al momento della richiesta del danneggiato va considerato in termini di mera delimitazione del rischio assicurato.
In realtà tale indirizzo giurisprudenziale non può non lasciare perplessi in quanto sottovaluta lo squilibrio contrattuale tra le parti e sembra ignorare l’evoluzione giuridica in materia di contratti con i consumatori (forse perché non si vuole riconoscere ai professionisti lo status di consumatore).Nè pare tener ein conto che la “libertà contrattuale” è relativa in presenza di assicurazioni che sono per legge obbligatorie e di situazioni di cartello da parte delle compagnie assicuratrici completamente orientate alla formula claims made divenute la tipologia dominante in alcuni settori dell’assicurazione sulla responsabilità civile ove siano presenti danni c.d. lungolatenti.

